Diisocianati: dal 24 agosto in vigore nuovi obblighi.
I diisocianati vengono impiegati in schiume, sigillanti e rivestimenti, come in schiume e colle poliuretaniche, catalizzatori, resine bicomponenti, adesivi, isolanti, vernici a base poliuretanica.
La pericolosità principale dei diisocianati dovuta alla azione sensibilizzante per l’esposizione cutanea o per inalazione e quindi possono indurre, a fonte di prolungata esposizione, reazioni allergiche, effetti nocivi come l’asma professionale.
Per il Regolamento (UE) 2020/1149 (che modifica all. XVII del Reach) i diisocianati non sono da utilizzare in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:
- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso,
- il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
Il fornitore deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione specifici per i diisocianati nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui fornisce le sostanze e le miscele.
Nell’ambito della formazione deve essere tenuto conto della specificità dei prodotti forniti, della loro composizione, dell’imballaggio e della progettazione: è quindi necessaria la verifica dell’aggiornamento delle schede di sicurezza dei prodotti chimici a disposizione.
La formazione va aggiornata ogni 5 anni ed è su tre livelli:
- generale per chiunque utilizzi questi prodotti;
- intermedio per coloro che svolgano alcuni tipi di attività
- livello avanzato per chi utilizza questi prodotti in un gruppo di attività specifiche.
22 giugno 2023
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