6 novembre 2021
Pubblicato il nuovo decreto su progettazione e realizzazione della sicurezza antincendio in aziende rischio basso
Ancora una novità sulla gestione antincendio delle aziende.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2021 il Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 con titolo “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”: è il terzo decreto relativo alla gestione delle emergenze antincendio all’interno delle aziende e va a sostituire una parte del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 (che sarà quindi abrogato dal 29/10/2022).
Il Decreto è diviso in 5 articoli e 1 allegato:
- Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione
- Articolo 2 Valutazione dei rischi di incendio, in cui viene come ribadito lo stretto legale con il D.Lgs. 81/08
- Articolo 3 Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio, su regole tecniche di valutazione incendi per tutti i tipi di azienda
- Articolo 4 Disposizioni transitorie e finali, con abrogazione del decreto 10 marzo 1998
- Articolo 5 Entrata in vigore, ossia un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (quindi il 29 ottobre 2022).
L’allegato I va a identificare i Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, provando a dare indicazioni chiare ai datori di lavoro sulla valutazione dei rischi e sulle strategie da mettere in atto per prevenire gli incendi: in pratica occorre aggiornare la valutazione del rischio incendio con nuovi parametri pratici.
L’allegato è diviso in 4 parti:
- Campo di applicazione
- Termini e definizioni (con riferimento al DM 3 agosto 2015)
- Valutazione del rischio incendio
- Strategia antincendio, a sua volte suddiviso in compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell’incendio, rilevazione e allarme, controllo di fumi e calore, operatività antincendio e sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
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